Art. 61

Art. 61

In vigore dal 30 nov 2004
1.   L'indennizzo massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33 e da 53 a 58 non deve superare gli importi seguenti: a) prova del rosa bengala: 0,3 EUR per prova; b) prova di fissazione del complemento: 0,6 EUR per prova; c) prova ELISA: 1 EUR per prova; d) prova di immunodiffusione in gel di agar: 0,8 EUR per prova; f) tubercolinizzazione: 0,8 EUR per prova; g) prova del gamma interferone: 3 EUR per prova; h) dose di vaccino: 0,1 EUR por dose.
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