Art. 60
In vigore dal 30 nov 2004
1. Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.
2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:
a)
per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;
b)
per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale.
3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.
Storico versioni
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