Art. 60

Art. 60

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3. 2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente: a) per i bovini, 300 EUR al massimo per animale; b) per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale. 3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.
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