Art. 17
Applicazione e sospensione dell'applicazione
In vigore dal 29 nov 2004
1. L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e dell'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Economia e finanza) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Svizzera, di Andorra, di Monaco e di San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
2. Le Parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all', paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita nel paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le Parti contraenti non decidano che tale condizione risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini dell', paragrafo 2.
3. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle Parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra Parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della direttiva.
4. Ciascuna delle Parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra Parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure sono riattivate.
Storico versioni
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