Art. 16

Firma, entrata in vigore e durata di validità

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano l'avvenuto completamento di tali procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica. 2.   Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali del Liechtenstein e degli obblighi previsti dal diritto comunitario riguardo alla conclusione di accordi internazionali e fatto salvo l', il Liechtenstein e, ove appropriato, la Comunità provvedono all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o luglio 2005 e si notificano l'avvenuta attuazione e applicazione. 3.   Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non viene denunciato da una Parte contraente. 4.   Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica.
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Firma, entrata in vigore e durata di validità (Art. 16 Decisione (UE) 2004/897) — Testo vigente | Portale Normativo