Art. 13

Riesame

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Le Parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o su richiesta di una Parte contraente, allo scopo di esaminare e, se le Parti contraenti lo ritengono necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in casi urgenti, il prima possibile. 2.   Alla luce di tale riesame e valutazione, le Parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 3.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell', paragrafo 1, le Parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 4.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna Parte contraente comunica all'altra Parte contraente gli eventuali sviluppi intervenuti che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, ivi compresi eventuali accordi sulla stessa materia che siano conclusi tra una delle Parti contraenti e uno Stato terzo.
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Riesame (Art. 13 Decisione (UE) 2004/897) — Testo vigente | Portale Normativo