Art. 3
In vigore dal 29 nov 2004
Gli Stati membri di destinazione finale autorizzano le importazioni dalla Romania di equidi di riproduzione e produzione alle seguenti condizioni:
1)
ogni singolo animale è provvisto di un certificato veterinario debitamente compilato a norma dell’allegato III della presente decisione e recante il visto dell’autorità competente centrale della Romania,
2)
ogni animale porta un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo,
3)
ogni animale è munito di un documento di identificazione a norma dell’allegato II della presente decisione indicante in particolare il numero di identificatori elettronici di cui al paragrafo 2 nonché il punto dell’impianto,
4)
i test di laboratorio previsti dal certificato di cui al paragrafo 1 sono stati effettuati in un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro di destinazione su campioni chiaramente identificati con un riferimento al numero che figura sull’identificatore elettronico di cui al paragrafo 2. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, sono allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna gli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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