Art. 1
In vigore dal 29 nov 2004
1. Gli Stati membri vietano le importazioni di equidi originari o provenienti dalla Romania, salvo disposizioni contrarie nella presente decisione.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
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all’ammissione temporanea a norma della decisione 92/260/CEE e all’importazione definitiva in conformità della decisione 93/197/EEC di cavalli registrati provenienti dalla Romania,
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alla reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in Romania a norma della decisione 93/195/CEE,
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al trasporto di equidi dalla Romania verso un altro paese terzo in conformità della decisione 94/467/CE,
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al trasporto di equidi da altri paesi terzi alla Comunità europea attraverso il territorio della Romania, conformemente all’ della decisione 2004/211/CE,
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all’importazione di partite di equidi destinati alla macellazione immediata a norma dell’,
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all’importazione definitiva di equidi da riproduzione e produzione in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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