Art. 4
In vigore dal 29 nov 2004
1. Gli Stati membri che effettuano i controlli di cui all’ della direttiva 91/496/CEE al momento dell’introduzione nella Comunità non rifiutano l’ingresso nel territorio comunitario:
a)
di partite di equidi destinati alla macellazione immediata pienamente conformi alle condizioni di cui all’, in particolare alla disposizione relativa all’identificatore elettronico leggibile, purché l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia comunicato l’accettazione della partita, così come i dati relativi ai punti 1, 2, 5, 6 e 8.5 del certificato di cui all’, paragrafo 1, al posto di ispezione frontaliero situato in un punto di entrata nel territorio comunitario;
b)
di equidi di riproduzione e di produzione conformi alle condizioni di cui all’, purché l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia comunicato l’accettazione senza riserva di tali importazioni all’autorità compente dello Stato membro responsabile del posto di ispezione frontaliero situato in un punto di entrata nel territorio comunitario.
2. L’autorità competente dello Stato membro responsabile dei controlli al momento dell’introduzione degli equidi nella Comunità entro il 25 di ogni mese trasmette alla Commissione una relazione conforme al modello che figura nell’allegato IV per ciascun punto di entrata interessato. Tale relazione riguarda i controlli effettuati nel mese precedente e i provvedimenti adottati per rimediare alle carenze riscontrate in rapporto alla salute e al benessere degli animali.
Storico versioni
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