Art. 3

Identificazione

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Il personale dell'EUJUST THEMIS è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento dell'EUJUST THEMIS che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell'EUJUST THEMIS. 2.   Il ministero degli Affari esteri della parte ospitante fornisce ai membri del personale dell'EUJUST THEMIS una tessera diplomatica conforme al loro status quale definito all'. 3.   L'EUJUST THEMIS è autorizzata ad esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale principale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante, a seconda della decisione del capomissione.
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Identificazione (Art. 3 Decisione (UE) 2004/924) — Testo vigente | Portale Normativo