Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 22 nov 2004
1.   L'EUJUST THEMIS e il personale dell'EUJUST THEMIS rispettano le leggi e le normative della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale delle loro funzioni o in contrasto con le disposizioni del presente accordo. 2.   L'EUJUST THEMIS è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. La parte ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUJUST THEMIS. 3.   Il capomissione comunica al governo della parte ospitante l'ubicazione del suo quartier generale. 4.   Il capomissione informa periodicamente, e con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, del nome e della cittadinanza dei membri del personale dell'EUJUST THEMIS presente nel territorio della parte ospitante, trasmettendo un apposito elenco al ministero degli Affari esteri della parte ospitante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:924:oj#art-2-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni generali (Art. 2 Decisione (UE) 2004/924) — Testo vigente | Portale Normativo