Art. 4
In vigore dal 29 ott 2004
Il Regno del Belgio e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.
(3) GU L 306 del 23.11.2001, pag. 25.
(4) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 16.
(5) GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 13.
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
ALLEGATO
PROGRAMMI DI ERADICAZIONE
SEZIONE I
Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese ammissibili
Stato membro
Organismi nocivi combattuti
Vegetali interessati
Anno
Spese ammissibili
(EUR)
Contributo comunitario massimo (EUR)
per programma
Belgio
Diabrotica virgifera
Mais
2003 e 2004
420 970
210 485
SEZIONE II
Programmi per i quali i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità differiscono in base a una applicazione decrescente
Stato membro
Organismi nocivi combattuti
Vegetali interessati
Anno
Anno di attuazione del programma di eradicazione
Spese ammissibili
(EUR)
Tasso
(%)
Contributo comunitario massimo (EUR)
Portogallo
Bursaphelenchus xylophilus
Alberi del genere Pinus
2003
5
1 016 847
36
366 064
Contributo comunitario totale (EUR)
576 549
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:772:oj#art-4