Art. 3
In vigore dal 29 ott 2004
Fatte salve le verifiche della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è pagato solo una volta che:
a)
la Commissione abbia ricevuto le prove delle misure adottate mediante la documentazione appropriata, in conformità delle norme di cui al regolamento, in particolare all’, paragrafo 2, e all’;
b)
lo Stato membro interessato abbia presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, in conformità delle norme di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:772:oj#art-3