Art. 3

In vigore dal 29 ott 2004
Fatte salve le verifiche della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è pagato solo una volta che: a) la Commissione abbia ricevuto le prove delle misure adottate mediante la documentazione appropriata, in conformità delle norme di cui al regolamento, in particolare all’, paragrafo 2, e all’; b) lo Stato membro interessato abbia presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, in conformità delle norme di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:772:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2004/772 — Testo vigente | Portale Normativo