Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 ott 2004
Il Regno del Belgio e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). (2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38. (3)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 25. (4)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 16. (5)  GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 13. (6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. ALLEGATO PROGRAMMI DI ERADICAZIONE SEZIONE I Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese ammissibili Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali interessati Anno Spese ammissibili (EUR) Contributo comunitario massimo (EUR) per programma Belgio Diabrotica virgifera Mais 2003 e 2004 420 970 210 485 SEZIONE II Programmi per i quali i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità differiscono in base a una applicazione decrescente Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali interessati Anno Anno di attuazione del programma di eradicazione Spese ammissibili (EUR) Tasso (%) Contributo comunitario massimo (EUR) Portogallo Bursaphelenchus xylophilus Alberi del genere Pinus 2003 5 1 016 847 36 366 064 Contributo comunitario totale (EUR) 576 549
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:772:oj#art-4