Art. 7

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione (1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 179 del 13.7.1994, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (3)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 (4)  GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48) ALLEGATO I SUDDIVISIONI TERRITORIALI Belgio NUTS 2 Repubblica ceca NUTS 2 Danimarca — Germania NUTS 1 Estonia NUTS 2 Grecia NUTS 2 Spagna NUTS 2 Francia NUTS 2 Irlanda NUTS 2 Italia NUTS 2 Cipro — Lettonia NUTS 2 Lituania NUTS 2 Lussemburgo — Ungheria NUTS 2 Malta NUTS 2 Paesi Bassi NUTS 2 Austria NUTS 2 Polonia NUTS 2 Portogallo NUTS 2 Slovenia NUTS 2 Slovacchia NUTS 2 Finlandia NUTS 2 Svezia NUTS 2 Regno Unito NUTS 1 ALLEGATO II CLASSI DI AMPIEZZA DEGLI EFFETTIVI SUINI DETENUTI Categorie Totale suini/detentore Detentori Numero Capi Numero Numero di scrofe ≥ 50 kg/detentore Detentori Numero Capi Numero Numero suini da ingrasso ≥ 50 kg/detentore Detentori Numero Capi Numero I 1-2 (1) 1-2 (1) 1-2 (1) II 3-9 (1) 3-4 (1) 3-9 (1) III 1-9 5-9 (1) 1-9 IV 10-49 1-9 10-49 V 50-99 10-19 50-99 VI 100-199 20-49 100-199 VII 200-399 50-99 200-399 VIII 400-999 100- 400-999 IX 1 000 100-199 (2) 1 000 X 1 000-1 999 (2) 200-499 (2) 1 000-1 999 (2) XII 2 000-4 999 (2) 500- (2) 2 000- (2) XIII 5 000 (2) 2 000-4 999 (3)  (2) XIV 5 000 (3)  (2) Totale Totale Totale (1)  Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DK, MT, NL, SE, SK. (2)  Ripartizione facoltativa per CZ, GR, LT, LU, MT, PT, SE, SI, SK. (3)  Ripartizione facoltativa per FR, PL. ALLEGATO III a) Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino Francia Italia b) Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre Cipro Estonia Grecia Finlandia Irlanda Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Portogallo Slovacchia Slovenia Svezia c) Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno aprile maggio/giugno Paesi Bassi Germania Belgio d) Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno Belgio, maggio Danimarca, maggio Germania, maggio Paesi Bassi, aprile Polonia, agosto Svezia, giugno
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Art. 7 Decisione (UE) 2004/760 — Testo vigente | Portale Normativo