Art. 5

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino, sono elencati nell’allegato III, lettera a), della presente decisione. 2.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre sono elencati nell’allegato III, lettera b), della presente decisione. 3.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno sono elencati nell’allegato III, lettera c), della presente decisione. 4.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno sono elencati nell’allegato III, lettera d), della presente decisione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2004/760 — Testo vigente | Portale Normativo