Art. 4

In vigore dal 26 ott 2004
La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma.
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