Art. 3

In vigore dal 21 ott 2004
I rivenditori che si approvvigionano presso imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono esonerati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda la cessione dei propri prodotti ai consumatori finali.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/738 — Testo vigente | Portale Normativo