Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 ott 2004
I rivenditori che si approvvigionano presso imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono esonerati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda la cessione dei propri prodotti ai consumatori finali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:738:oj#art-3