Art. 1

In vigore dal 21 ott 2004
Il Portogallo è autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, ad applicare nel settore delle vendite a domicilio un regime impositivo particolare contenente disposizioni derogative alla sesta direttiva 77/388/CEE. Le imprese che ottengono l’intero fatturato da vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio possono chiedere all’amministrazione di essere autorizzate ad applicare le disposizioni degli purché: a) tutti i prodotti venduti dall’impresa siano indicati in un elenco precostituito dei prezzi al consumo finale; b) l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi li vendano direttamente al consumatore finale.
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