Art. 2

L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:

In vigore dal 21 ott 2004
a) il prestatore del servizio ha il diritto di detrarre, totalmente o parzialmente, l'imposta sul valore aggiunto che grava sull'autoveicolo; b) il destinatario della prestazione non è un soggetto passivo totale ed è collegato al prestatore da un rapporto di lavoro la cui natura è precisata nella normativa nazionale; c) dall’esame del caso si può ragionevolmente concludere che l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui al punto b) ha influito sulla base imponibile, determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.
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L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni: (Art. 2 Decisione (UE) 2004/736) — Testo vigente | Portale Normativo