Art. 2
L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:
In vigore dal 21 ott 2004
a)
il prestatore del servizio ha il diritto di detrarre, totalmente o parzialmente, l'imposta sul valore aggiunto che grava sull'autoveicolo;
b)
il destinatario della prestazione non è un soggetto passivo totale ed è collegato al prestatore da un rapporto di lavoro la cui natura è precisata nella normativa nazionale;
c)
dall’esame del caso si può ragionevolmente concludere che l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui al punto b) ha influito sulla base imponibile, determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:736:oj#art-2