Art. 1

In vigore dal 21 ott 2004
In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nel caso di una prestazione di servizi consistente nell'utilizzazione di un autoveicolo e quando il prestatore e il destinatario sono persone collegate appartenenti al settore del commercio automobilistico, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a considerare il valore normale di questa prestazione di servizi come base imponibile.
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Art. 1 Decisione (UE) 2004/736 — Testo vigente | Portale Normativo