Art. 1
In vigore dal 21 ott 2004
In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nel caso di una prestazione di servizi consistente nell'utilizzazione di un autoveicolo e quando il prestatore e il destinatario sono persone collegate appartenenti al settore del commercio automobilistico, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a considerare il valore normale di questa prestazione di servizi come base imponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:736:oj#art-1