Art. 20

Segretariato

In vigore dal 14 ott 2004
Segretariato 1.   È istituito un segretariato. 2.   Il segretariato ha le seguenti funzioni: a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti; b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione; c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti; d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell' e altre informazioni disponibili; e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; f) svolgere le altre funzioni previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti. 3.   Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.
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Segretariato (Art. 20 Decisione (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo