Art. 21

Emendamenti alla convenzione

In vigore dal 14 ott 2004
Emendamenti alla convenzione 1.   Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. 2.   Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato comunica alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario. 3.   Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento alla presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti. 4.   Il depositario comunica l'emendamento a tutte le parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione. 5.   La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sono notificate per iscritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che l'hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, per qualsiasi altra parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.
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Emendamenti alla convenzione (Art. 21 Decisione (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo