Art. 5

In vigore dal 29 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1). ALLEGATO I Quantità massima di sementi autorizzata Stato membro Cedrus libani Pinus brutia kg Provenienza kg Provenienza Francia 15 Turchia 30 Turchia ALLEGATO II Condizioni di identificazione e di etichettatura delle sementi e di postime prodotto da tali sementi 1) Per quanto concerne l’identificazione, sono necessarie le seguenti informazioni: a) Codice di identificazione del «materiale di base», qualora disponibile; b) nome botanico; c) «categoria»; d) destinazione; e) tipo di «materiale di base»; f) «regione di provenienza» o codice di identificazione della stessa; g) se del caso, «origine del materiale»: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta; h) «provenienza» o ubicazione geografica definita dall’estensione latitudinale e longitudinale; i) altitudine o estensione altimetrica; j) anno di maturazione. 2) Per quanto riguarda l’etichettatura, nell’etichetta o nel documento del fornitore vanno indicati i seguenti dati: a) le informazioni di cui al punto 1; e inoltre b) nome del fornitore; c) quantitativo fornito; d) indicazione che le sementi o il postime prodotto da tali sementi soddisfano requisiti meno rigorosi.
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