Art. 5
In vigore dal 29 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
Quantità massima di sementi autorizzata
Stato membro
Cedrus libani
Pinus brutia
kg
Provenienza
kg
Provenienza
Francia
15
Turchia
30
Turchia
ALLEGATO II
Condizioni di identificazione e di etichettatura delle sementi e di postime prodotto da tali sementi
1)
Per quanto concerne l’identificazione, sono necessarie le seguenti informazioni:
a)
Codice di identificazione del «materiale di base», qualora disponibile;
b)
nome botanico;
c)
«categoria»;
d)
destinazione;
e)
tipo di «materiale di base»;
f)
«regione di provenienza» o codice di identificazione della stessa;
g)
se del caso, «origine del materiale»: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;
h)
«provenienza» o ubicazione geografica definita dall’estensione latitudinale e longitudinale;
i)
altitudine o estensione altimetrica;
j)
anno di maturazione.
2)
Per quanto riguarda l’etichettatura, nell’etichetta o nel documento del fornitore vanno indicati i seguenti dati:
a)
le informazioni di cui al punto 1; e inoltre
b)
nome del fornitore;
c)
quantitativo fornito;
d)
indicazione che le sementi o il postime prodotto da tali sementi soddisfano requisiti meno rigorosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:678:oj#art-5