Art. 3

In vigore dal 29 set 2004
Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. La Francia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne il dettato dell', in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato I. Qualora ricevano una domanda ai sensi dell', gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione possa determinare il superamento del quantitativo massimo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/678 — Testo vigente | Portale Normativo