Art. 2

In vigore dal 29 set 2004
Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all' ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure b) non siano soddisfatte le esigenze figuranti negli allegati della presente decisione.
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