Art. 35

In vigore dal 24 set 2004
I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti temporanei sono concessi nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Gli agenti temporanei non sono esentati dall'adempimento delle loro obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore. In caso di contestazione dei privilegi e immunità, l'agente temporaneo interessato ne informa immediatamente l'Agenzia. CAPITOLO 3 Condizioni di assunzione
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Art. 35 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo