Art. 35
In vigore dal 24 set 2004
I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti temporanei sono concessi nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Gli agenti temporanei non sono esentati dall'adempimento delle loro obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore.
In caso di contestazione dei privilegi e immunità, l'agente temporaneo interessato ne informa immediatamente l'Agenzia.
CAPITOLO 3
Condizioni di assunzione
Storico versioni
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