Art. 3

In vigore dal 24 set 2004
Fino a quando l'ex agente beneficiario di un’indennità di invalidità non abbia compiuto l'età di 63 anni, l'Agenzia può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell’indennità. CAPITOLO 3 Pensione di reversibilità
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo