Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 set 2004
Fino a quando l'ex agente beneficiario di un’indennità di invalidità non abbia compiuto l'età di 63 anni, l'Agenzia può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell’indennità. CAPITOLO 3 Pensione di reversibilità
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-3-212