Art. 3
In vigore dal 24 set 2004
Fino a quando l'ex agente beneficiario di un’indennità di invalidità non abbia compiuto l'età di 63 anni, l'Agenzia può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell’indennità.
CAPITOLO 3
Pensione di reversibilità
Storico versioni
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