Art. 18

In vigore dal 24 set 2004
1.   Le somme dovute all’agente sono pagate nel luogo e nella moneta del paese in cui esercita le sue funzioni. 2.   Alle stesse condizioni fissate dalla regolamentazione emanata dalle istituzioni delle Comunità a norma dell’, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto CE, l’agente può far trasferire regolarmente, tramite l'Agenzia, una parte dei suoi emolumenti verso un altro Stato membro dell’UE. Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto del trasferimento di cui alla prima frase del presente paragrafo, sono i seguenti: a) nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro dell’UE, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio; b) su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro dell’UE in questione nei confronti della quale l’agente dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente. I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono superare il 5 % dello stipendio base dell’agente. 3.   I trasferimenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono effettuati agli stessi tassi di cambio previsti dall', secondo comma dello statuto CE. Alle somme trasferite si applica un coefficiente pari alla differenza tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento, quale definito all', paragrafo 5, lettera b) dell'allegato XI dello statuto CE, e il coefficiente correttore applicato alla retribuzione dell’agente (, paragrafo 5, lettera a) dell'allegato XI dello statuto CE). 4.   Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, l’agente può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base dell’agente. ALLEGATO VI INDENNITÀ UNA TANTUM E PENSIONE CAPITOLO 1 Indennità una tantum
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Art. 18 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo