Art. 147

In vigore dal 24 set 2004
La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare: a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa; b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Agenzia a motivo della mancanza commessa; c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa; d) i motivi che hanno condotto l'agente a commettere la mancanza; e) il grado e l'anzianità dell'agente; f) il grado di responsabilità personale dell'agente; g) il tipo di doveri e responsabilità personale dell'agente; h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto; i) la condotta dell'agente su tutto l'arco della carriera. Sezione D Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina
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Art. 147 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo