Art. 147
In vigore dal 24 set 2004
La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:
a)
la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;
b)
l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Agenzia a motivo della mancanza commessa;
c)
la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;
d)
i motivi che hanno condotto l'agente a commettere la mancanza;
e)
il grado e l'anzianità dell'agente;
f)
il grado di responsabilità personale dell'agente;
g)
il tipo di doveri e responsabilità personale dell'agente;
h)
il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;
i)
la condotta dell'agente su tutto l'arco della carriera.
Sezione D
Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina
Storico versioni
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