Art. 142

In vigore dal 24 set 2004
1.   Una commissione di disciplina è creata nell'ambito dell'Agenzia. Almeno un membro della commissione di disciplina, che può essere il presidente, è scelto tra il personale del Consiglio dell'Unione europea. 2.   La commissione di disciplina è costituita da un presidente e quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti, almeno uno dei quali deve appartenere allo stesso gruppo di funzioni dell'agente oggetto del procedimento disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-142

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 142 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo