Art. 142

Art. 142

In vigore dal 24 set 2004
1.   Una commissione di disciplina è creata nell'ambito dell'Agenzia. Almeno un membro della commissione di disciplina, che può essere il presidente, è scelto tra il personale del Consiglio dell'Unione europea. 2.   La commissione di disciplina è costituita da un presidente e quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti, almeno uno dei quali deve appartenere allo stesso gruppo di funzioni dell'agente oggetto del procedimento disciplinare.
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