Art. 129
In vigore dal 24 set 2004
1. Se l'agente contrattuale si è avvalso della facoltà prevista dall', la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica all'agente contrattuale che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'.
Sezione D
Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni
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