Art. 133

In vigore dal 24 set 2004
1.   Le disposizioni degli del presente statuto, così come l' dell'allegato VI, si applicano per analogia. 2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi. Sezione G Surrogazione dell'Agenzia
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Art. 133 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo