Art. 1

In vigore dal 24 set 2004
Entro i limiti fissati dall' dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni: a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato; b) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'AACC autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a); c) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.
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Art. 1 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo