Art. 1
In vigore dal 24 set 2004
1. L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di 149,39 EUR, maggiorato del 2 % dello stipendio base dell'agente.
2. Ha diritto all'assegno di famiglia:
a)
l'agente coniugato;
b)
l'agente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell', paragrafi 2 e 3;
c)
l'agente registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:
i)
la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'UE o da un'autorità competente di uno Stato membro dell'UE, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;
ii)
nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;
iii)
i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;
iv)
la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro dell'UE; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro dell'UE che autorizza il matrimonio di tale coppia;
d)
per decisione speciale e motivata dell'AACC, presa sulla base di documenti probanti, l'agente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.
3. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un agente del grado 3 al secondo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.
4. Qualora, in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3, due coniugi che si trovano al servizio dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
5. Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.
Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.
Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto dell'agente a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.
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