Art. 3

In vigore dal 24 ago 2004
1.   In deroga all', gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 luglio 2004. 2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi: «Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie (7) ottenuti da ratiti macellati prima del 16 luglio 2004, conformemente all', paragrafo 1, della decisione 2004/614/CE. 3.   In deroga all', gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di ratiti, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE. 4.   Per quanto riguarda l'importazione di piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), un documento commerciale attestante che le piume sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni scorta la partita.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/614 — Testo vigente | Portale Normativo