Art. 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di:

In vigore dal 24 ago 2004
— carne fresca di ratiti, — preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle suddette specie, — trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli, — piume e parti di piume non trasformate.
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Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di: (Art. 2 Decisione (UE) 2004/614) — Testo vigente | Portale Normativo