Art. 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di:

In vigore dal 24 ago 2004
— ratiti vivi e uova da cova di detta specie, — volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.
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Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di: (Art. 1 Decisione (UE) 2004/614) — Testo vigente | Portale Normativo