Art. 2

In vigore dal 26 lug 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Federazione russa (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22). (2)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55. (3)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54. ACCORDO tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002 LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra, parti del presente accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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