Art. 2
In vigore dal 26 lug 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Federazione russa (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22).
(2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.
(3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,
dall'altra,
parti del presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:583:oj#art-2