Art. 1

In vigore dal 26 lug 2004
1.   I limiti quantitativi per il 2004 di cui all’allegato II dell’accordo, come modificato da ultimo, sono aumentati come stabilito nell’allegato I del presente accordo. 2.   Le parti convengono che le esportazioni dalla Federazione russa verso la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dei prodotti di cui all’allegato I dell’accordo, spediti anteriormente al 1o maggio 2004, non vengono detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo. 3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.
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Art. 1 Decisione (UE) 2004/583 — Testo vigente | Portale Normativo