Art. 2
In vigore dal 14 lug 2004
Le misure d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli acquacoltori dei dipartimenti diversi dal Finistère, dal Morbihan, dalla Loire-Atlantique, dalla Vandea, dalla Charente-Maritime e dalla Gironda sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 e di esonero dai canoni demaniali per l’anno 2000 sono incompatibili con il mercato comune.
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