Art. 4

In vigore dal 14 lug 2004
1.   La Francia adotta tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui agli e già messi illegalmente a loro disposizione. 2.   Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, a condizione che esse permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi a decorrere dalla data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero. Il tasso di interesse da adottare è calcolato e applicato conformemente al capitolo V del regolamento n. 794/2004 della Commissione (10).
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