Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 lug 2004
Le misure d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli acquacoltori dei dipartimenti diversi dal Finistère, dal Morbihan, dalla Loire-Atlantique, dalla Vandea, dalla Charente-Maritime e dalla Gironda sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 e di esonero dai canoni demaniali per l’anno 2000 sono incompatibili con il mercato comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:239:oj#art-2